Le risposte alle domande più interessanti che ci sono pervenute durante il nostro webinar sull’abolizione dell’esterometro.
Le risposte alle domande più interessanti che ci sono pervenute durante il nostro webinar sull’abolizione dell’esterometro.
Nel nostro articolo di oggi ci soffermeremo sulle più interessanti domande che ci sono pervenute durante il webinar abolizione esterometro. L’argomento è di particolare interesse dato che, come accennato in nostri precedenti focus, tale strumento andrà in pensione a partire dall’1/1/22.
Al suo posto si dovranno utilizzare i nuovi Tipi Documento, segnatamente i TD 17-18-19, introdotti dall’AdE nella versione 1.6 delle Regole Tecniche. Con l’avvicinarsi della scadenza ormai imminente, abbiamo pensato di raccogliere i più importanti quesiti emersi durante la sessione Indicom con le risposte fornite dai nostri esperti.
Data documento
Se la fattura passiva arriva all’inizio del mese successivo, ma è datata mese precedente, con che data emetto il documento integrativo?
Scusa non ho capito cosa vuol dire data effettuazione operazione, è la data reale di emissione documento??
Il campo data dovrà essere valorizzato in modo differente a seconda dell’operazione in oggetto. Nello specifico:
TD17
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:
- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-UE;
- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
TD18
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
TD19
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata:
- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell’operazione con il fornitore extra-UE o con fornitore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nel caso di emissione dell’autofattura.
In caso di acquisto di servizio extra-UE la cui data operazione è 30/09/2021, ma entriamo in possesso del documento al 16/10/21 come viene gestito? La data fattura integrazione dovrà essere 30/09 ma inviata entro il 15/10 (ma entro in possesso del documento successivamente al 15/10)
Art. 17 DPR 633/1972
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.
Per la trasmissione si applica quanto previsto dal Decreto Crescita L. 58/2019 art. 12ter:
1. All’articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6».
Di conseguenza, la fattura datata 30.09.2021 e ricevuta il 16.10.2021 dovrà essere registrata e trasmessa entro il 28.10.2021, con data fattura 30.09.2021.
Nel caso di ricevimento di una fattura estera oltre 2 mesi successivi dall’emissione, deve essere trasmessa allo SDI con tipo documento TD20?
Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 – art. 46 c. 5
5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
L’Agenzia delle Entrate non si ancora espressa in merito al TD da utilizzarsi.
Data fattura 31/12 ricevuta 31/01 registrazione plausibile 15/02??
Art. 17 DPR 633/1972
La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e’ annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.
Per la trasmissione si applica quanto previsto dal Decreto Crescita L. 58/2019 art. 12ter:
1. All’articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6».
Di conseguenza, la fattura datata 31.12. e ricevuta il 31.01 dovrà essere registrata e trasmessa entro il 12.02, con data fattura 31.01.
Come viene gestita la situazione se la fattura estera è ricevuta via PDF ma registrata dopo diversi mesi (ad esempio) perché la merce non è ancora arrivata o il servizio non è stato ancora eseguito?
Devono essere applicate attuali norme previste dal DPR 633/1972
Ma la data di prestazione del servizio che è diversa dalla data fattura, per identificarla, se non è riportata in fattura come faccio a riportarla nel file?
La data di prestazione deve sempre essere identificabile o perché indicata in fattura o attraverso idonei documenti comprovanti l’erogazione del servizio
Numerazione del documento
Se non creo un sezionale ad hoc, posso comunque comunicare la numerazione non progressiva?
Il numero di fattura può essere il numero indicato dal fornitore?
La numerazione attiva dedicata può essere condivisa tra i tipi documento TD17, TD18, TD19 oppure ognuno deve avere la propria e deve quindi avere il registro iva dedicato attivo e passivo?
La numerazione ad hoc che dobbiamo attribuire può essere la stessa sia per le casistiche TD17 – TD18 – TD19?
Nella Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate viene consigliato di adoperare una numerazione progressiva ad hoc, da considerarsi per ogni tipo di documento.
Fatture estero “sette X”
Ad oggi non è obbligatorio inviare la fattura “sette X” tramite SdI per fattura emessa verso estero, quando diventerà obbligatorio?
Dal 1° gennaio 2022, anche per le fatture attive verso clienti esteri, sarà obbligatorio veicolare i documenti tramite lo SdI utilizzando il tracciato della fattura elettronica indicando come codice destinatario «XXXXXXX».
Lei ha detto che tutto ciò serve per sostituire quello che oggi spediamo con le sette X. In realtà noi spediamo le fatture estere emesse in questo modo, su questo non ci sono variazioni corretto?
No. Dal 1° gennaio sarà obbligatorio inviare la comunicazione dati per le transizioni con l’estero all’Agenzia delle Entrate. Per fare ciò bisognerà predisporre un XML-fattura elettronica che dovrà essere trasmesso allo SdI e compilato con le “sette X” nel campo <CodiceDestinatario>.
Contestualmente bisognerà inviare il documento fiscalmente rilevante, ovvero la fattura analogica, al proprio cliente estero tramite canali tradizionali (es. PDF via e-mail).
Buonasera, l’esterometro rimane sempre in vigore per le fatture di vendita a Clienti Cee?
No, le fatture attive verso clienti esteri dovranno essere veicolate tramite SdI. Dal 1° gennaio sarà obbligatorio inviare la comunicazione dati per le transizioni con l’estero all’Agenzia delle Entrate. Per fare ciò bisognerà predisporre un XML-fattura elettronica che dovrà essere trasmesso allo SdI e compilato con le “sette X” nel campo <CodiceDestinatario>.
Contestualmente bisognerà inviare il documento fiscalmente rilevante, ovvero la fattura analogica, al proprio cliente estero tramite canali tradizionali (es. PDF via e-mail).
Per trasmettere le fatture estere bisogna usare il codice destinatario “sette X”?
Si.
Buon pomeriggio io sto già operando in questo modo con gli acquisti del mese di luglio 21; devo ugualmente inviare l’esterometro dato che la prova inizia dal mese di Ottobre 2021?
No.
Ad oggi nell’esterometro finiscono anche le fattura del regime speciale del 74ter che non sono soggetto a integrazione. queste come faccio ad inviarle allo Sdi?
Per le fatture emesse verso soggetti esteri la trasmissione dei dati dovrà avvenire utilizzando il tracciato della Fattura Elettronica con compilazione del codice destinatario = XXXXXXX
Le operazioni disciplinate dall’art. 9, DPR 633/72, servizi di trasporto, sono soggette alla comunicazione tramite xml da inviare allo SDI indicandole con il TD17 (prestazione di servizio estera)? A mio avviso non essendo operazioni fuori campo iva e non relative al meccanismo dell’inversione contabile. Attendo conferma.
Per le fatture emesse verso soggetti esteri la trasmissione dei dati dovrà avvenire utilizzando il tracciato della Fattura Elettronica con compilazione del codice destinatario = XXXXXXX
Integrazioni
Per l’acquisto di beni extra va utilizzato il TD19? (visto che il td18 è solo per gli intra)
Si
Buonasera, le autofatture (es servizi extra-UE) dovranno quindi essere ancora fatte oppure no? Lei, infatti, ha parlato di integrazione in tutti i casi.
Si, il loro invio avverrà tramite SdI con Tipo Documento TD17
Diventerà obbligatorio l’invio allo Sdi delle integrazioni TD16 o sarà solo per chi vuole la dichiarazione iva precompilata dall’agenzia?
L’integrazione per Reverse charge interno (TD16) potranno essere gestite con le attuali modalità; sarà facoltà degli operatori scegliere o meno l’invio tramite SdI
Tipo documento acquisto di beni extra-UE?
TD19
Buongiorno, nel caso di fatture Extracee cosa bisogna indicare nel campo codice fiscale/partita iva del cedente? C’è un codice convenzionale?
Il codice convenzionale da inserire in caso di fatture extracee è il codice della nazione del cliente seguito da una stringa numerica fittizia (es. inserire sei zeri)
Buongiorno, quindi nel documento di integrazione è obbligatorio riportare tutte la voci presenti nel corpo fattura ricevuta. Grazie
Non ci sono indicazioni al riguardo
Note credito
Buonasera, il reverse charge di una nota credito di un fornitore estero, che tipo di documento deve essere? TD04?
Ma per le note credito che tipo documento?
Nella guida rilasciata dall’Agenzia, le Entrate prevedono nei casi in cui sia necessario inviare una nota di variazione (credito, debito) di inviare a SdI un documento con analogo codice tipo documento da TD16 a TD19, riportando il segno meno su imponibile e imposta.
Registrazione
Ma il documento di integrazione che invio a me stesso devo registrarlo nel momento in cui mi ritorna dallo SDI, oppure può scattare la registrazione anche lato acquisti nel momento in cui effettuo la registrazione in vendita?
La registrazione delle fatture servizio extra UE deve essere annotata sia nel registro vendite che acquisti?
Nella guida rilasciata dall’Agenzia, le Entrate chiariscono che il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.
Conservazione
Le integrazioni mandate allo SdI vanno mandate in conservazione sostitutiva?
La fattura attiva invece è da portare in conservazione?
Si; si tratta di una fattura elettronica a tutti gli effetti; in quanto documento informatico va posto in conservazione digitale a norma
La parte attiva che va in conservazione è l’immagine della fattura ricevuta o la mia autofattura?
Sarà l’integrazione/autofattura che il C/C predispone e invia a SdI; non si tratterà di un’immagine ma di un file XML, visto che siamo nel campo della fatturazione elettronica
Varie
Ma se la mia procedura scrive sia la parte attiva che passiva, poi ricevo ancora la fattura passiva dallo SDI?
Si, ma ai fini fiscali le fatture valide saranno: l’integrazione inviata per il lato attivo; la fattura ricevuta dal fornitore per il lato passivo
Ma visto che per questi documenti viene specificato come codice destinatario il nostro codice, queste fatture che noi inviamo ci verranno quindi poi recapitate?
Si, l’integrazione inviata come fattura attiva, verrà ricevuta anche come passiva; il documento ricevuto da SdI però non avrà valore fiscale. La fattura passiva fiscalmente valida rimane quella inviata dal fornitore estero
C’è un portale AdE sul quale fare i test?
No, non ci risulta ci sia un portale AdE per fare i test
Al documento inviato allo SDI sarà possibile e consigliabile allegare un PDF della fattura estera originale?
È possibile
Per Livigno come devo considerare?
Per quanto riguarda le zone extra doganali, in base all’Art. 6 Direttiva 2006/112/CE e all’Art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica; saranno quindi da considerare come fatture estero.
È possibile continuare a inviare le fatture in formato pdf al cliente estero, assieme all’invio della fattura elettronica
Si
Dal 01/01/2022 si riceveranno anche dall’estero le fatture tramite SDI?
No, le fatture passive estero continueranno ad essere ricevute con le attuali modalità analogiche, a meno che il fornitore estero non faccia richiesta per poter trasmettere le fatture tramite SdI
Ma il tipo TD16 codice natura N6 con fornitore italiano non passa già da Sdi? Non andrebbe nell’esterometro?
Fermo restando che non tutte le fatture fornitori Italia passano dal SdI (abbiamo ancora l’esclusione per forfetari e sanitari), permane comunque l’obbligo di produzione del documento integrativo. L’utilizzo del TD16 consente di comunicare i dati all’AdE che li userà per la compilazione delle bozze dei registri IVA
Buongiorno, come descrittivo come mettiamo? C’è una voce particolare riassuntiva?
Non ci sono particolari indicazioni
Ho un dubbio. Nel caso di acquisto di merci extra UE la fattura estera non va registrata in reverse charge. Le fatture non vanno dichiarate?
DPR 633/1972 – art. 17
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.
N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi
In tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio “Forfettario” o le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura. Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un Tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI, in sostituzione dell’esterometro, i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 1278.
Per le fatture verso UE la nuova procedura permette il riporto della nomenclatura combinata e di altri dati in specifichi campi?
Le regole di compilazione del documento integrativo non sono cambiate. I campi a disposizione sono quelli previsti dal tracciato della fattura Elettronica
Le fatture emesse ai rappresentanti fiscali vanno trasmesse?
Tutte le fatture devono transitare dal SdI
Buongiorno, noi abbiamo un fornitore UE che ha rappresentante fiscale italiano in reverse charge. Come dovremmo comportarci?
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO
TD17 – pag. 11 – TD19 pag. 14
4 Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l’identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l’identificativo estero del C/P.
Servizio Indicom
L’aggiornamento della procedura con le nuove funzionalità di import (pensiamo in particolare all’import del tracciato Excel) per quando è previsto? è gratuito?
Se fa riferimento all’import sul portale, al momento non è previsto per le integrazioni oggetto del webinar.
Per inviare i nuovi TD è necessario concordare una modalità attraverso un canale dedicato come ad esempio sFTP o Web Service
Il pdf che può essere acquisito e convertito in xml è quello dello standard Asso software o qualsiasi PDF (copia di cortesia della fattura)?
Possiamo convertire sia il pdf del fornitore sia la fattura in formato Asso. Per ogni layout andrà creato un template dedicato, che riconosca i dati e li estragga dal PDF per inserirli nel formato XML-SDI
Il file xls prevede soltanto l’inserimento dei dati della singola fattura o è previsto anche l’inserimento di più fatture?
Nel file XLS è possibile inserire più fatture, una per ogni riga. Precisiamo che il formato di output che andremo a convertire dovrà essere un formato CSV o XML
Esiste un file xls modello che potremo compilare con le informazioni necessarie a generare i documenti integrativi?
Indicom ha predisposto un data model in formato XLS, da compilare con i dati minimi necessari a produrre un XML-SDI per l’invio. Precisiamo che il formato finale di output dovrà essere CSV o XML
Chiedo se ho capito bene. Il programma gestionale deve fornire ad Indicom una lista con tutte le fatture estere registrate per poi poter inviare il tutto allo SDI?
Corretto, Indicom dovrà ricevere un file (CSV o XML) contenente l’elenco delle registrazioni da convertire nel formato XML-SDI. Una volta convertito il flusso Indicom si occuperà della trasmissione a SdI
Per lo stesso fornitore è possibile effettuare un unico documento riepilogativo mensile?
È possibile fornire un riepilogo mensile anche con diversi fornitori
Buonasera, per eventuali domande/chiarimenti, è possibile contattarvi?
Certo, i nostri esperti sono sempre a vostra disposizione per supportarvi con i servizi di consulenza ad hoc.
1 comment on “Abolizione esterometro: domande&risposte del webinar”
Ma una tabellina un po’ più sintentica invece di mille articoli verbosi non sarebbe meglio ?