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File “Dati Fattura ” e spesometro: i chiarimenti dell’AdE

File Dati fattura e spesometro

Nella circolare del 7 febbraio 2017 i primi chiarimenti relativi alla compilazione del tracciato del file “Dati Fattura” e  all’obbligo dello Spesometro.

 

Come sappiamo il D.lgs 127/2015 ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni attraverso la compilazione ed invio del file riepilogativo XML “Dati Fattura”.

Allo stesso modo l’Agenzia delle Entrate potrà entrare in possesso di tutti i dati nel caso in cui il soggetto scelga di inviare e ricevere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio.

A regime, l’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione telematica dei dati e per i quattro anni solari successivi.

Al termine di questo periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per tutti i soggetti invece che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata.

Per il 2017 l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate fino al 31 marzo 2017.
 
Una volta esercitata l’opzione il soggetto, o un suo intermediario, potrà inviare i dati delle fatture emesse/ricevute e delle relative variazioni all’AdE: dal 28 ottobre scorso sono infatti note, all’interno di un comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • le specifiche tecniche
  • le regole per la trasmissione telematica
  • le informazioni da inviare e il loro formato
  • i termini di trasmissione e le modalità tecniche con le quali vengono comunicati i dati.

La circolare 1/E del 7 febbraio 2017: chiarimenti per la compilazione del file “Dati Fattura” e Spesometro

Dal punto di vista pratico le informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate saranno contenute in un file chiamato “Dati Fattura”.

La circolare 1/E del 7 febbraio 2017 fornisce indicazioni rispetto alla compilazione del file, in particolare rispetto alla tipologia e alla natura (ai fini Iva) dell’operazione indicata in fattura (al fine di liquidare correttamente l’IVA qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta sarà necessario specificarne la natura).

Quando sarà necessario inserire il campo “Natura”?

Per le fatture emesse questo campo andrà inserito nel tracciato del file da trasmettere all’AdE solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione.

Per quelle operazioni per cui andrà valorizzato il campo natura esiste una codifica specifica:

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE CODIFICA
 Escluse  N1 – escluse ex articolo 15
 Non soggette  N2 – non soggette
 Non imponibili  N3 – non imponibile
 Esenti  N4 – esente
 Soggette al regime del margine  N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura
 Soggette a inversione contabile/reverse charge  N6 – inversione contabile (reverse charge)
 Soggette a modalità speciali di
determinazione/assolvimento dell’Iva
 N7 – Iva assolta in altro Stato Ue

Per le fatture passive il campo “Natura” potrà essere valorizzato con le stesse codifiche valide per le fatture emesse ad eccezione del caso in cui la fattura riporti il campo “reverse charge”: in questo casistica, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6”, vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota.

E il “Numero fattura”?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il campo da inserire nel tracciato XML relativo a questo dato andrà sempre valorizzato.

Con particolare riferimento alle fatture passive, il campo andrà valorizzato con il numero documento assegnato da fornitore. Trattandosi di informazione non obbligatoria ai fini della registrazione nel registro IVA, qualora non fosse disponibile il campo andrà valorizzato con “”0”

 

Ulteriori specifiche per la compilazione ritrovabili nella circolare 1/E

L’indicazione del dato relativo ai campi “detraibile” e“deducibile” è facoltativa.

Nella circolare vengono forniti inoltre chiarimenti per la corretta compilazione del tracciato del file “Dati Fattura” rispetto a:

  • Campi Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale
  • Dati relativi alle importazioni doganali
  • Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile
  • Dati relativi a operazioni extracomunitaria
  • Documento riepilogativo delle fatture di acqusto/vendita

 

I chiarimenti rispetto allo spesometro obbligatorio

La circolare in oggetto fornisce anche chiarimenti relativi allo “spesometro”, ovvero l’obbligo di comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute (registrate) entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (D.lgs 193/2016).

Nello specifico l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che:

  • Tutti i chiarimenti relativi ai dati fattura da trasmettere all’AdE, qualora si esercitasse l’opzione per il regime premiale, valgono anche per lo spesometro.
  • Nel caso in cui il soggetto non eserciti l’opzione per il regime premiale potrà sfruttare il Sistema di Interscambio per inviare e ricevere fatture elettroniche. In questo caso i dati saranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate. Qualora non tutte le fatture attive e passive transitino dal SdI il soggetto potrà inviare telematicamente i dati delle altre fatture rispettando specifiche e modalità proprie del file “Dati Fattura”.

Inoltre la circolare 1/E fornisce indicazioni rispetto ai soggetti esclusi dall’obbligo dello spesometro, ovvero:

  • Tutti coloro i quali si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane.
  • Tutti i soggetti in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge190/2014).
  • Tutti coloro i quali si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i “minimi”). 

Le Pubbliche Amministrazioni invece sono esonerate dall’obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute, essendo queste già veicolate tramite la piattaforma SdI, mentre permane l’obbligo di invio dei dati delle fatture, e relative note di variazione, emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di interscambio.

Leggi anche: Trasmissione dati all’AdE: cambiano le regole di compilazione del File Dati Fatture

Consulta la Circolare 1/E dell’AdE

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