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Conservazione dei documenti fiscali

Il 18.09.2014 ha avuto luogo al Politecnico di Milano il primo degli ormai abituali appuntamenti con i Work Shop organizzati dall’Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica. E come sempre ci sono spunti e riflessioni interessanti.

Gli argomenti trattati durante il Work Shop sulla Fatturazione Elettronica sono stati il DMEF del 17.06.2014, la circolare 18/E del 24.06.2014 e il DPCM del 03.12.2013.

DMEF 17.06.2014, assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
Oltre ai 15 giorni e all’invio dell’impronta alcuni operatori fanno notare che sono spariti anche i riferimenti sull’obbligo di conservare i documenti senza soluzione di continuità e in modo omogeneo per tipologia, e quindi hanno ipotizzato di poter far convivere fatture elettroniche e fatture analogiche senza suddividerle in sezionali dedicati e senza verificare la presenza o meno di buchi di numerazione.
Non bisogna però dimenticare il contenuto degli art. 2214 “…conservare ordinatamente le fatture…” e 2219 del codice Civile “…tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità…”, concetti ripetuti e sottolineati anche nella Circolare AdE n° 158/E del 15.06.2009.
O per lo meno aspettare e vedere se L’AdE vorrà pronunciarsi in merito.

DMEF 17.06.2014, conservazione di documenti analogici
Come sappiamo, per la conservazione dei documenti analogici, il decreto impone di firmare il singolo documento utilizzando una delle seguenti firme: digitale, FEQ o FE dell’AdE.
Anche questo punto ha fatto nascere interpretazioni diverse sui tempi di chiusura delle operazioni di conservazione.
Alcuni infatti ritengono che, con l’apposizione di una delle suddette firme, i documenti analogici vengano trasformati in documenti informatici e quindi debbano essere portati in conservazione entro i 3 mesi successivi al termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi.
Anche per questo sarà bene aspettare qualche chiarimento dall’AdE ma nel frattempo restano in vigore le precedenti circolari, che consentono il recupero del pregresso in qualsiasi momento e con qualsiasi cadenza, a patto però che il documento analogico venga materializzato su carta.

DMEF 17.06.2014, pagamento dell’imposta di bollo
L’Art. 6 sposta al 4° mese successivo alla chiusura dell’esercizio il pagamento dell’imposta di bollo, una gradita facilitazione in merito al calcolo degli oneri.
Ma il Decreto chiarisce anche che per i documenti conservati ante 27.06.2014 si continuano ad applicare le regole contenute nel DM del 23.01.2004, che regolamenta il pagamento dell’imposta con una comunicazione preventiva e una consuntiva, da effettuarsi entro il mese di gennaio successivo alla chiusura dell’esercizio.
Questo significa che se, come da normativa precedente, essendo in regime di conservazione ho provveduto ad inviare la comunicazione preventiva, al 31.01.2015 dovrò necessariamente inviare la comunicazione consuntiva relativa ai documenti che scontano l’imposta di bollo e che sono stati conservati prima del 27.06.2014, libri o fatture che siano.

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http://www.indicom.biz/settembre-2014-conservazione-dei-documenti-fiscali/

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