Con la Risoluzione 81/E del 25.09.2015, rispondendo ad un interpello formulato dalla Seen Solution, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito le modalità di utilizzo dei moduli AA7/10 e AA9/11, rispettivamente quadri E ed F, nei casi in cui si la conservazione digitale a norma degli archivi fiscali venga affidata in outsourcing.
I due modelli vanno compilati, rispettivamente da Persona Giuridica o Persona Fisica, quando i depositari siano diversi dal Titolare o nel caso in cui si comunichi la sostituzione di un depositario o la variazione del luogo di conservazione. Esiste inoltre una Sezione 2 dedicata esplicitamente ai luoghi di conservazione delle fatture all’estero
La risposta dell’AdE si è concentrata sulle modalità e possibilità di accesso ai documenti:
Art. 5 DMEF 17.06.2015: (…) In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto (…)
Art. 39 comma 3 del DPR 633/1972: (…) il soggetto passivo assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico
Il concetto di “conservazione” delle scritture contabili è profondamente cambiato in questi anni e, in relazione ai documenti informatici, non coincide obbligatoriamente con quello di deposito. Inoltre il conservatore non riveste necessariamente la veste di “depositario”, ovvero di colui che gestisce la contabilità assumendo specifiche responsabilità anche ai fini fiscali.
Quindi, se il conservatore non coincide con il “depositario”, nell’accezione precedentemente espressa, e se in caso di verifica il contribuente è in grado di esibire la documentazione fiscale garantendo la possibilità di verificarne l’autenticità e l’integrità ai fini di dimostrare una corretta conservazione, il contribuente stesso non è tenuto a darne comunicazione tramite…..il modello AA9. E il modello AA7, quello che deve essere utilizzato dalle Società, che fine ha fatto? Significa forse che un privato non è tenuto a comunicare il luogo di conservazione ma l’obbligo permane per le società? O si tratta solo di una “dimenticanza”?
Una svista, non c’è dubbio, ma vale la pena farsi un nodo al fazzoletto e verificare alla prima occasione.
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A presto!