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D.L. Semplificazioni: novità per le fatture estero

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Il D.L. Semplificazioni prevede alcune novità che riguardano la trasmissione delle fatture estero

Il D.L. Semplificazioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2022. Al suo interno vi sono diversi provvedimenti di natura fiscale che interessano tanto le aziende quanto i liberi professionisti.

Tra le novità più interessanti vi sono quelle che riguardano la trasmissione delle fatture verso l’estero.

Tuttavia, alcuni operatori economici non si dovranno adeguare alle nuove modalità di trasmissione delle fatture estero.

D.L. Semplificazioni

L’art.12 del D.L. Semplificazioni si focalizza su tutti coloro che sono esenti dall’obbligo di trasmissione telematica all’AdE.

Vengono escluse dalle nuove modalità di invio tutte le operazioni aventi importo non superiore a € 5.000. Tali operazioni riguardano gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Non si tratta tuttavia dell’unica esenzione. Già in un nostro precedente articolo avevamo sottolineato come la comunicazione dei dati non avviene in presenza di bolletta doganale. E, allo stesso modo, in caso di emissione o ricezione di una fattura elettronica transitata da SdI.

Nell’art. 13, inoltre, è stata fissata una nuova decorrenza per le sanzioni. La nuova data scatta dal 1° luglio’22 e riguarda l’omessa o errata trasmissione delle FE relative alle operazioni transfrontaliere.

Modalità di trasmissione dei dati

Ricordiamo infine le nuove modalità di trasmissione dei dati entrate in vigore dal 1° luglio. La comunicazione dati per fatture emesse verso soggetti esteri, codice destinatario “sette x”, è da effettuarsi entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

Per tutte quelle operazioni che prevedono le integrazioni in reverse charge si dovranno emettere documenti integrativi utilizzando i codici TD17, TD18 e TD19.

La trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

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