Attiva dal 20 luglio 2015, limitatamente al regime commerciale delle fer elettriche, la fatturazione elettronica per le cessioni al GSE: conservazione però a carico dei fornitori.
Dal 20 luglio è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di energia elettrica al GSE SpA (gestore dei servizi elettrici). La fattura elettronica dovrà essere emessa per le cessioni di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse biogas, bioloquidi e oceaniche (Fer elettriche) mentre per le altre fatture “Fatture Energy” relative a Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul Posto e Certificato Bianchi la fatturazione elettronica sarà possibile solo una volta adeguati i sistemi informatici del GSE.
Dal 6 giugno 2014, tutti i fornitori hanno l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Dal 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica è applicato dal GSE a tutti i soggetti che, ad oggi, trasmettono le proprie fatture alla Società in formato cartaceo:
- Fornitori di beni e servizi (Fatture “Non energy”)
- Produttori di energia beneficiari del meccanismo CIP6/92 (Fatture “Energy manuali”)
- Soggetti a cui vengono applicati i corrispettivi di cui alla Delibera dell’AEEG ARG/elt 187/09 (Fatture “Energy manuali”).
Dal 20 luglio 2015 è partita la fatturazione elettronica relativa alle “Fatture Energy” per il regime commerciale delle FER Elettriche
Per gli altri meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica per i quali è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica il GSE continuerà a gestire i processi di fatturazione con le procedure attualmente in vigore (che prevedono già flussi elettronici e modalità completamente dematerializzate), in attesa del necessario adeguamento dei sistemi informatici.
La procedura di emissione è diversa da quella a cui i fornitori che normalmente operano con la PA sono abituati, in quanto in questo caso il primo modello di fattura viene predisposto dal GSE. L’ente però non svolge il servizio di registrazione e conservazione della fattura elettronica. Questi adempimenti rimangono infatti a carico dei soggetti emittenti. Il GSE infatti predispone il modello di fattura, in cui il soggetto emittente deve solo specificare numero e data. A questo punto il GSE provvederà ad emettere la fattura in formato XML, firmarla digitalmente ed inviarla al Sistema di Interscambio per conto dei beneficiari dei servizi energetici.
Successivamente, accedendo al Portale, gli operatori potranno quindi importare i file xml e le ricevute trasmesse dal Sistema di Interscambio.
Per le fatture elettroniche le imprese dovranno iniziare la numerazione dal 20 luglio con il numero 1. Il cedente l’energia deve confermare la regolarità della fattura e autorizzare il GSE a emettere la fattura per suo conto; in questo momento la fattura si ha per emessa. Dopo che avrà ricevuto un avviso dal GSE, il cedente potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione. Le cessioni relative all’energia elettrica rientrano nel meccanismo del reverse charge e quindi la fattura è emessa senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera d-bis del Dpr 633/72. I certificati verdi e certificati bianchi sono generalmente esclusi dalla fatturazione elettronica in quanto l’acquirente non è il GSE SpA, ma un soggetto diverso da un’Amministrazione Pubblica.
Il GSE ha individuato, all’interno della propria struttura, gli Uffici destinatari di fatturazione elettronica e si è accreditato all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), ottenendo il rilascio, per ciascun Ufficio, di un “Codice Univoco Ufficio”. L’informazione relativa al “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserita obbligatoriamente nella fattura elettronica in corrispondenza del “Codice Destinatario”. Ciò consentirà al “Sistema di Interscambio” (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura all’Ufficio destinatario del GSE.
La conservazione può essere effettuata direttamente dal soggetto cedente l’energia ed emittente giuridico della fattura oppure da un soggetto terzo che provveda per lui a tali adempimenti. In questo ultimo caso il soggetto terzo che registra e conserva elettronicamente le fatture deve essere comunicato alle Entrate con variazione dati ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/72.
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1 comment on “Fatturazione Elettronica GSE: a chi spetta la conservazione?”