Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, a gennaio 2019 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti, nessuno escluso. Tale obbligo vincola tutte le organizzazioni ed i soggetti interessati ad utilizzare la fattura elettronica sia lato attivo che lato passivo, pena il rischio di cadere in spiacevoli sanzioni.
Ora che la fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria a partire da gennaio 2019 per tutti, è bene ricordare ad imprese e professionisti interessati all’obbligo che ora più che mai è fondamentale iniziare ad attivarsi per adottare il nuovo processo. Il motivo? In parte per “addolcire” ed agevolare il più possibile il passaggio al nuovo sistema, ed in parte per evitare di incappare in ingenti sanzioni, che non farebbero altro che aggravare la già complessa situazione.
Infatti proprio di recente sono state riviste le sanzioni legate all’obbligo di fatturazione elettronica tra privati e nei confronti dei consumatori finali: vediamoli di seguito.
EMISSIONE DELLE FATTURE
In primis, è stata introdotta una sanzione in caso di mancato rispetto delle modalità di emissione delle fatture in formato strutturato XML e della veicolazione della stessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). In tal senso, è opportuno ricordare che la normativa attuale prevede che una fattura non emessa in formato strutturato XML e non trasmessa tramite SdI viene considerata come non emessa.
Pertanto, tutti i contribuenti che a partire da gennaio 2019 non assolveranno all’obbligo di emettere fatture nel formato XML strutturato previsto dalla normativa attraverso il Sistema di Interscambio, finiranno per cadere in violazione circa la documentazione delle operazioni rilevanti Iva.
L’emittente sarà quindi soggetto all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997 il quale prevede un pagamento variabile dal 90% (min.) fino al 180% (max.) dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato in modo adeguato. Si tratta, peraltro, di un rischio a cui è inutile incorrere, dal momento che il costo attuale che per convertire le fatture al formato XML è davvero esiguo e vantaggioso per le organizzazioni in confronto al formato cartaceo.
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DETRAZIONE IVA
Ulteriore sanzione riguarda poi i cessionari e i committenti che portano in detrazione l’Iva addebitata dai loro fornitori utilizzando fatture non in formato elettronico.
Costoro infatti, se desidereranno detrarre l’Iva addebitata dai fornitori senza avere ricevuto da questi ultimi una fattura elettronica, avranno l’obbligo di adempiere agli obblighi previsti mediante il Sistema di Interscambio stabiliti dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. n. 471/1997, così da regolarizzare fatturazione altrimenti da considerarsi irregolare. In caso contrario è prevista una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250.
OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
Infine, sono soggetti a sanzione anche tutti coloro che, avendo realizzato operazioni transfrontaliere, omettono o trasmettono in modo errato la documentazione mensile richiesta.
Nello specifico, in caso di omissione della trasmissione o di invio di dati incompleti o inesatti, si applica ora la nuova sanzione dettata dall’articolo 11, comma 2-quater, del D. Lgs. n° 471/1997, la quale prevede una sanzione amministrativa pari a 2 euro per fattura (entro un massimo di 1.000 euro per trimestre) in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Ricordiamo tuttavia che, se la trasmissione viene effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, avviene la trasmissione corretta dei dati, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di 500 euro.
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3 comments on “Fatturazione elettronica obbligatoria: le sanzioni previste”