Il processo di fatturazione elettronica alla PA è ormai attivo da quasi un anno, ma sono ancora tanti i dubbi, le incertezze e gli aspetti da definire con chiarezza per gestire l’invio delle proprie fatture elettroniche senza problemi.
Allo stesso modo in cui vi supportiamo con il nostro portale online di fatturazione elettronica vogliamo aiutarvi nella comprensione degli aspetti normativi, fiscali e operativi implicati nel processo. Ecco quindi la prima di una serie di puntate in cui andremo ad approfondire le domande che ci sono arrivate dai nostri Clienti così che la fatturazione elettronica alla PA rappresenti un percorso senza ostacoli da cui trarre vantaggio.
In ogni puntata andremo ad affrontare tre quesiti fra i più frequenti che ogni giorno riceviamo:
E’ possibile modificare una fattura trasmessa alla Pubblica Amministrazione?
Dopo aver inviato una fattura elettronica all’ufficio di riferimento della Pubblica Amministrazione non è possibile né modificare né annullare il documento stesso. Nel caso in cui la fattura venga scartata dal Sistema di Interscambio è possibile emettere un nuova fattura elettronica senza la necessità di emettere una nota di credito. Nel caso in cui, invece, la fattura elettronica venga scartata dalla PA è necessario emettere un nuovo documento e relativa nota di credito. La nota di credito generata può non essere inviata alla PA, se non richiesta dalla stessa, ma deve essere conservata a norma per non generare “buchi” nella numerazione dedicata alle fatture elettroniche PA.
Quando riceverò l’esito dalla PA rispetto alla fattura elettronica trasmessa?
La PA ha a disposizione 15 giorni dalla ricevuta di consegna per trasmettere una notifica di esito rispetto alla fattura elettronica trasmessa. L’esito può essere positivo, fattura accettata, o negativo, fattura rifiutata. Non esiste però l’obbligo di risposta: trascorsi i 15 giorni, se la PA non ha fornito un esito al Sistema di Interscmabio quest’ultimo invia al fornitore una notifica di decorrenza termini.
La Pubblica Amministrazione è sempre obbligata a rispondere circa l’esito della fattura entro 15 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’SdI?
La PA destinataria può comunicare a SdI l’esito (accettazione/rifiuto della fattura elettronica) entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente (fornitore o terzo trasmittente) ovvero dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna. Decorsi 15 giorni senza che la PA ricevente abbia inviato ad SdI la predetta notifica, l’ SdI invierà sia all’ emittente che al ricevente una notifica di decorrenza termini, che sta ad indicare per entrambi i soggetti, semplicemente il fatto che SdI considera chiuso il processo relativo a quella specifica fattura. Per conoscere, in caso di decorrenza termini, l’esito dell’invio è necessario contattare direttamente la PA di riferimento.
Augurandoci di esservi stati d’aiuto vi ricordiamo che potete trovare molte altre risposte utili nella sezione FAQ del sito.
Alla prossima puntata!
Il Team Fattura Facile