Imposta di bollo sui documenti informatici: sul filo di lana, come alcuni avevano profetizzato, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito per coloro che avevano in corso processi di conservazione prima del DMEF del 17.06.2014
Il 28.04.2014, 2 giorni prima della scadenza ultima per il versamento dell’imposta di bollo, almeno per le aziende con anno fiscale coincidente con l’anno solare, l’Agenzia ha pubblicato la Risoluzione 43/E con la quale chiarisce i comportamenti da tenere per armonizzare quanto fatto prima dell’entrata in vigore del DMEF con le nuova disposizioni in esso contenute.
Come ipotizzato da più parti, l’Agenzia conferma la possibilità di portare in detrazione gli acconti già versati a gennaio 2014, come previsto dal DM 23.01.2004.
Questo un estratto della Risoluzione:
Per quanto riguarda i termini di versamento, il comma 2 dell’art. 6 del DM prevede che “il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Coerentemente con l’interpretazione già resa con la circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente DM del 23 gennaio 2004, si ritiene che “l’anno” debba essere inteso come anno solare e che l’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo.
In mancanza di una disciplina transitoria, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del DMEF del 17.06.2014 avevano già versato l’acconto tramite F23, come previsto dal previgente DM 23.01.2014, l’AE chiarisce che i versamenti già effettuati potranno essere portati in detrazione.
Quindi il versamento da effettuarsi tramite F24 entro il 30.04.2015, per l’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici prodotti nel 2014 terrà conto degli importi versati a gennaio 2014.
Qualora il versamento effettuato nel mese di gennaio 2014 risulti superiore a quanto dovuto per i documenti prodotti nel 2014, tale importo potrà essere oggetto di richiesta di rimborso.
Per tutti i chiarimenti relativi alle imposte di bollo sui documenti informatici vai su: http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11992-pagamento-imposta-di-bollo-su-documenti-informatici-chiarimenti.html