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FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: obbligatoria dal 2019

Fatturazione elettronica B2B: obbligatoria dal 2019

È tempo per le imprese di adeguarsi alla digitalizzazione dei processi. Nella Legge di Bilancio 2018 approvata lo scorso 27 dicembre è stato introdotto, infatti, l’obbligo della fatturazione elettronica anche in ambito B2B. L’entrata in vigore per tutti è ormai prossima (gennaio 2019), ma alcune filiere già da luglio hanno iniziato a trasmettere e ricevere fatture nel solo formato elettronico.

 

La Legge di Bilancio 2018

La fatturazione elettronica B2B è sempre più realtà. Se fino a ieri solo i fornitori della PA erano obbligati a inviare fatture in formato elettronico, in un futuro ormai non troppo lontano il processo di scambio delle fatture elettroniche si estenderà obbligatoriamente anche ai soggetti privati

A lungo infatti se ne era parlato – tra dubbi, incertezze e possibilità – ma solo lo scorso dicembre, con l’approvazione della manovra 2018, è stato possibile parlare in modo più concreto di obbligo di fatturazione elettronica B2B. Nello specifico la Legge di Bilancio 2018 ha previsto il passaggio dal cartaceo al digitale in due step temporali differenti: luglio 2018 e gennaio 2019.

L’obiettivo? Sicuramente la lotta all’evasione fiscale che, dall’ultimo rapporto sull’evasione dell’Iva di Bruxelles, è stato calcolato essere il più alto tra tutti i Paesi dell’Unione Europea, per un valore pari a 35 miliardi di euro nel 2015.

 

PRIMA FASE: La filiera dei carburanti

L’obbligo ha riguardato innanzitutto le cessioni di benzina e gasolio per motori (eccetto le cessioni di carburante presso distributori stradali, come prorogato dal DL 28 giugno 2018) e le prestazioni rese dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese “nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica” (esclusi i passaggi successivi).

Per loro infatti, l’imposizione è già in vigore dal 1° luglio 2018La scelta di partire dalla filiera dei carburanti e dei subappaltatori è presto detta: fondamentale – per il Governo – è ridurre le frodi Iva che colpiscono le casse dello Stato e tutte quelle imprese che operano in maniera corretta nonché limitare i fenomeni del lavoro nero o del mancato versamento di tributi. Grazie all’obbligo di fattura elettronica sarà infatti possibile tracciare tutti i passaggi e dunque evitare possibili evasioni o comportamenti scorretti.

Leggi anche: Fatturazione Elettronica: è il momento buono per fare il punto della situazione

 

SECONDA FASE: L’estensione al B2B

Diverso il caso per le aziende di tutti gli altri settori che effettuano operazioni B2B le quali, saranno interessate dall’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019Le fatture elettroniche B2B viaggeranno sempre attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), vale a dire il canale in cui già ora transitano le fatture elettroniche destinate alla PA oltre ai dati dello Spesometro e delle comunicazioni delle liquidazioni Iva. (Per maggiori approfondimenti su questo argomento leggi l’articolo dedicato alle modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche).

La Legge di Bilancio 2018 comunque non è “supportata” dalle norme in materia di IVA dell’Unione Europea: infatti, l’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE impone che il ricorso alla fattura elettronica risulti “subordinato all’accordo del destinatario”.

Ciononostante, va sottolineato che la fattura elettronica è, sul piano normativo, equiparata alla fattura analogica e da quest’ultima si differenzia per le modalità di trasmissione del documento (modalità elettronica, per l’appunto) nonché per l’assolvimento degli obblighi di conservazione. Sembra quindi abbastanza ragionevole pensare che si andrà verso l’obbligatorietà della fatturazione elettronica tra privati.

In attesa di queste ed altre novità in merito, rimane certa la necessità da parte delle imprese di aggiornarsi ed iniziare ad attrezzarsi per affrontare il cambiamento imposto dalla fatturazione elettronica tra privati.

Scopri di più:  Fatturazione elettronica: facciamo il punto

 

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6 comments on “FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B: obbligatoria dal 2019

Io per la vendita emetto documenti ( ddt) cumulativi e ogni fine mese emetto fatture su di essi. Adesso con la fattura elettronica, come mi devo compirtare? Grazie e saluto.
Santo

Fattura Facile Post author

Per la risposta dobbiamo fare riferimento alla funzione delle fatture differite. In questo caso l’utente può continuare a emettere i suoi DDT (in maniera analogica o digitale) per poi emettere un’unica fattura elettronica per ogni singolo cliente, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi al suo interno tutti i movimenti trasmessi in precedenza con i DDT.
Il riferimento normativo, è la Circolare 8/E dell’AdE pubblicata il 30.04.2018, punto 1.2:

“L’articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, consente l’emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime».
Ne deriva, quindi, che anche nell’ambito delle cessioni di carburanti come sopra identificate al punto 1, qualora le stesse siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 – in particolare «indicazione della data, delle 7 generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (cfr. l’articolo 1, comma 3, di tale decreto) – sarà possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi (si veda, in particolare, il punto 2 della circolare n. 205/E del 1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche”.

Saluti e grazie del contributo,
Fattura Facile

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